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Al via l’adeguamento delle rimanenze

La Legge di Bilancio 2024 ha reintrodotto la cosiddetta “rottamazione” del magazzino, consentendo la regolarizzazione delle rimanenze di magazzino in base alla situazione effettiva di giacenza. Tale misura permette sia di eliminare esistenze iniziali con quantità o valori superiori rispetto a quelli reali, sia di iscrivere esistenze iniziali precedentemente omesse.

L’opportunità è rivolta a tutte le società, sia di persone sia di capitali, nonché alle imprese individuali in contabilità ordinaria. Nel caso delle farmacie, sarà possibile adeguare i valori civilistici e fiscali delle rimanenze iniziali riferite al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, corrispondenti, per i soggetti con esercizio solare, alle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2023.

Operativamente, le farmacie possono procedere in due modalità alternative:

  1. Eliminazione delle esistenze iniziali con quantità o valori superiori a quelli effettivi.
  2. Iscrizione delle esistenze iniziali omesse in precedenza.

Dettagli operativi

Eliminazione delle esistenze iniziali
Se il magazzino contabile presenta quantità o valori superiori all’effettivo, a causa di vendite non contabilizzate o politiche di bilancio, la farmacia dovrà versare:

  • IVA, calcolata applicando l’aliquota media IVA del 2023 al valore del magazzino eliminato, incrementato di un coefficiente specifico stabilito da un decreto per ciascuna attività.
  • Imposta sostitutiva (IRPEF, IRES e IRAP), pari al 18%, calcolata sulla differenza tra il valore determinato ai fini IVA e il valore del magazzino eliminato.

Iscrizione di esistenze iniziali omesse
Se al 1° gennaio 2023 il magazzino fisico contiene beni o valori non rilevati contabilmente o fiscalmente, la farmacia può iscriverli, versando un’imposta sostitutiva (IRPEF, IRES e IRAP) pari al 18% del valore registrato.

Termini e modalità di versamento

La richiesta di adeguamento deve essere presentata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024). Le imposte dovute vanno corrisposte in due rate uguali:

  1. La prima, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
  2. La seconda, entro il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2024.

L’opzione di rottamazione sarà valida solo se entrambe le rate saranno pagate puntualmente. In caso contrario, l’importo non versato sarà iscritto a ruolo con relativi interessi e sanzioni.

Effetti e limitazioni

  • Le imposte sostitutive versate non sono deducibili ai fini delle imposte dirette né dell’IRAP.
  • L’adeguamento non ha rilevanza ai fini sanzionatori di alcun tipo.
  • I valori risultanti dall’adeguamento saranno riconosciuti a fini civilistici e fiscali a partire dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
  • I nuovi valori non possono essere utilizzati per accertamenti relativi a periodi d’imposta precedenti.
  • La regolarizzazione non influisce su processi verbali di constatazione o accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.

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