Con la risposta alla consulenza giuridica n. 2 del 3 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% agli integratori alimentari non è generalizzata, ma subordinata alla loro corretta classificazione in una specifica voce della nomenclatura combinata.
Gli integratori alimentari sono prodotti destinati a integrare la dieta normale e costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze con effetti nutritivi o fisiologici. Possono essere monocomposti o pluricomposti e sono generalmente commercializzati in forme di dosaggio quali capsule, pastiglie, compresse, polveri in bustina, liquidi in fiale o flaconi a contagocce.
L’elenco dei beni soggetti all’aliquota IVA del 10% include le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” . Tuttavia, sono esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura, salvo che si tratti di integratori alimentari disciplinati dal D.Lgs. 169/2004 e classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata (Reg. CE 2658/87).
La Risoluzione AE 50/E del 29 luglio 2021 ha ampliato la norma, includendo tra i prodotti soggetti all’aliquota ridotta anche gli integratori sotto forma di sciroppi, purché classificati nella voce doganale 2106.
L’applicazione dell’IVA ridotta dipende dalla classificazione doganale operata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Non tutti i prodotti denominati “integratori alimentari” possono beneficiare dell’aliquota al 10%, soprattutto se classificati diversamente. Un esempio è rappresentato da alcuni prodotti liquidi consumabili direttamente come bevande, che vengono inclusi tra le bevande del Capitolo 22 anziché tra le preparazioni alimentari del Capitolo 21. In questi casi, l’aliquota IVA ridotta non è applicabile.
Anche se un prodotto è definito come “integratore alimentare” o sinonimi quali “complemento” o “supplemento alimentare” e risponde ai requisiti normativi del D.Lgs. 169/2004, la classificazione da parte dell’ADM rimane necessaria. Questo perché la normativa comunitaria che disciplina la natura e la commercializzazione degli integratori non esclude l’obbligo di una valutazione doganale specifica, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate.