Con una recente risposta a un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla Remunerazione Aggiuntiva 2023 destinata alle farmacie. Questo contributo, introdotto dopo il periodo emergenziale, è rilevante per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ma non ha rilevanza ai fini IVA.
La Remunerazione Aggiuntiva era stata inizialmente introdotta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022. Questa misura era rivolta alle farmacie per compensare il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’obiettivo era potenziare la resilienza e l’efficienza del SSN in risposta alle emergenze sanitarie, in particolare quelle legate alle patologie infettive emergenti.
Nel 2022, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la Remunerazione Aggiuntiva 2021-2022 era assimilabile a un ristoro economico, simile ai contributi a fondo perduto erogati durante la pandemia da COVID-19. Per questo motivo, tali somme erano considerate fuori campo IVA e non imponibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Con decorrenza dal 1° marzo 2023, la Remunerazione Aggiuntiva è stata riconfigurata come un sistema di remunerazione stabile, differenziandosi dalla natura emergenziale delle misure precedenti. La legge che ha introdotto questa misura non ne ha indicato una data di termine, conferendole così una valenza strutturale.
Nonostante sia qualificata come contributo a fondo perduto, la Remunerazione Aggiuntiva 2023 è soggetta a trattamento fiscale diverso rispetto al passato:
- Fuori campo IVA: come per le precedenti edizioni, non è rilevante ai fini dell’IVA.
- Rilevante per IRES e IRAP: concorre alla determinazione della base imponibile secondo le regole ordinarie.
La trasformazione della Remunerazione Aggiuntiva in una misura permanente riflette l’intenzione di consolidare il supporto alle farmacie, riconoscendone il ruolo strategico nel Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, questa evoluzione comporta un diverso trattamento fiscale rispetto al periodo emergenziale, richiedendo alle farmacie un’attenzione particolare nell’applicazione delle normative tributarie.