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Bonus Irpef e riduzione del cuneo fiscale

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Bonus Irpef e riduzione cuneo fiscale: cosa cambia nel 2020 per i dipendenti delle farmacie.

Il Bonus Irpef, conosciuto come Bonus Renzi, è stato inizialmente previsto dal D.L. 66/2014 come
agevolazione di carattere fiscale per i lavoratori dipendenti che abbiano determinati requisiti reddituali.
L’importo dell’agevolazione (in media 80,00 euro mensili), divenuta ormai strutturale, è erogato
direttamente in busta paga e per averne diritto è necessario avere un reddito annuale lordo compreso tra
gli 8.000,00 ed i 26.600,00 euro. In particolare i dipendenti con reddito compreso tra 8.000,00 euro e
24.600,00 percepiscono 960,00 euro annuali di bonus, il quale risulta proporzionalmente ridotto per chi ha
un reddito complessivo tra 24.600,00 e 26.600,00 euro; restano esclusi i cd. incapienti, ossia i lavoratori con
reddito inferiore alla soglia minima.
In seguito alla pubblicazione del D.L. n. 3 del 05/02/2020 recante "Misure urgenti per la riduzione della
pressione fiscale sul lavoro dipendente”, il Bonus Irpef conserverà la sua attuale formulazione solo fino a
giugno 2020; dal 1° luglio interesserà una platea più ampia di lavoratori, in quanto il limite massimo
reddituale per accedervi è elevato a 40.000,00 euro, ma sono state stabilite differenti modalità di
erogazione, più precisamente:
– per chi ha un reddito annuo fino a 26.600,00 euro lordi il bonus Irpef passerà da 80,00 a 100,00
euro mensili, con un incremento, quindi, pari a 20,00 euro su base mensile;
– per la prima volta i dipendenti delle farmacie con un reddito da 26.600,00 a 28.000,00 euro annui,
percepiranno 100,00 euro in più al mese in busta paga sotto forma di bonus (per il 2020 per 6 mesi,
da luglio a dicembre, per un totale di 600,00 euro);
– per i percettori di redditi annui a partire da 28.000,00 e fino a 35.000,00 euro lordi, si introduce
invece una detrazione fiscale equivalente al bonus che decresce progressivamente all’aumentare
del reddito (per un importo complessivo, per i 6 mesi del 2020, compreso tra 480,00 e 80,00 euro);
– per i lavoratori con redditi tra 35.000,00 e 40.000,00 euro lordi, l’importo della detrazione fiscale
decresce progressivamente da 80,00 euro fino ad annullarsi al raggiungimento della soglia di
reddito massima.
Restano nuovamente esclusi, quindi, gli incapienti (con reddito annuo fino a 8.000,00 euro), mentre
saranno direttamente interessati dal beneficio della riduzione del cuneo fiscale i lavoratori che
percepiscono redditi superiori alla soglia originariamente prevista per accedere al bonus Renzi.
Il taglio del cuneo fiscale è stato formulato per ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente,
ed è riconosciuto dal datore di lavoro in proporzione al periodo di lavoro svolto, sulla base della
retribuzione annua lorda corrisposta al lavoratore. Di conseguenza se si percepiscono altri redditi oltre a
quello da lavoro dipendente (al netto del reddito dell’ abitazione principale e delle relative pertinenze), in
sede di dichiarazione dei redditi il bonus potrebbe dover essere restituito con il calcolo del conguaglio di
fine anno; a differenza di quanto stabilito in precedenza per il Bonus Renzi, il recupero dello stesso è
effettuato dal sostituto di imposta in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta
gli effetti del conguaglio, anziché in unica soluzione. I dipendenti delle farmacie dovranno, in tal caso,
effettuare le opportune valutazioni, ed eventualmente comunicare al proprio datore di lavoro che il bonus
non venga applicato; potranno usufruire dell’agevolazione fiscale, se ne hanno diritto, in una seconda
fase con la dichiarazione dei redditi.

di Vito Luna

Pubblicato su Farmamese n. 3 – 2020

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