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Nas e-commerce farmaceutico: Normative e controlli

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Ogni tre ispezioni condotte dai carabinieri dei Nas nel canale dell’e-commerce farmaceutico ce n’è una che
si conclude con un provvedimento amministrativo o penale, per vendita non autorizzata di farmaci (in quanto
soggetti a prescrizione medica) o, più spesso, per inosservanza delle regole sulla pubblicità dei prodotti
sanitari. In molti casi i farmacisti colti in flagrante dai Nas (che vigilano sull’online con una sezione
costituita appositamente) non sono in malafede, ma loro malgrado incappano nei divieti che regolano l’e-
commerce farmaceutico, essendo tali regole lontane dal loro campo di competenza professionale.
Oggi internet, infatti, è visto da parecchi farmacisti titolari soprattutto come un’opportunità “smart” (o anche
solo inesplorata) per compensare il ristagno dei consumi nel canale fisico. In effetti il mercato online della
farmacia ha numeri ancora piccoli, ma mostra tendenze di crescita alquanto interessanti: nell’ultimo biennio
il fatturato del settore è lievitato dai circa 155 milioni di euro del 2018 ai 240 del 2019, e promette di
chiudere il 2020 attorno ai 315 milioni. Ancora più interessanti i valori dell’e-commerce nel suo complesso,
compreso cioè il Largo consumo: il tasso di crescita si aggira sul 15-20% e vale il 7% dei consumi degli
italiani. Quanto ai prodotti, OTC e integratori valgono il 62% delle vendite realizzate dalle farmacie online, il
comparto igiene e bellezza genera invece il 30%.
Per di più, possono essere proposte via e-commerce tutte le categorie di prodotto che oggi trainano il mercato
“tradizionale” della farmacia: SOP-OTC, integratori, personal care, eccetera. Può, dunque, capitare che
qualche farmacista si proponga sul web senza adeguata preparazione ed equipaggiamento. Potranno quindi
risultare utili dei suggerimenti per fare e-commerce in tutta tranquillità e contenere i rischi:
1. L’autorizzazione. Per vendere online il titolare della farmacia o dell’esercizio commerciale di vicinato
dovrà ottenere preventivamente l’autorizzazione regionale e successivamente quella del Ministero della
Salute. In tal modo la farmacia sarà iscritta nell’elenco dei siti autorizzati alla vendita online e si vedrà
recapitato il logo identificativo.
Il Ministero, poi, fornirà un collegamento ipertestuale da inserire nel proprio sito, consentendo al
consumatore una semplice e rapida verifica circa le autorizzazioni per la vendita online. E’ opportuno essere
particolarmente attenti al rispetto delle regole disciplinanti questa forma di commercio, per non incappare,
anche in maniera inconsapevole, in potenziali sanzioni penali e amministrative.
2. Normativa. Per rispondere alle prime incertezze emerse a livello applicativo della legge, il Ministero della
Salute ha emanato due circolari che pongono determinati vincoli agli operatori:
– non è consentito l’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce (marketplace) ovvero
applicazioni mobile per smartphone o tablet (APP), funzionali alla gestione on line dei processi di acquisto;
– il prezzo dei medicinali venduti on line non può essere diverso da quello praticato nella sede fisica della
farmacia o della parafarmacia;
– il logo identificativo deve comparire solo sulle pagine che vendono farmaci e non prodotti diversi (ad es.
dispositivi medici, integratori, cosmetici);
In sintesi, le farmacie/parafarmacie possono utilizzare solo i propri siti web. Possono creare “vetrine virtuali”
dei farmaci senza ricetta, distinguendo tra la vendita di prodotti medicinali (Sop e Otc) e la vendita di beni di
altra natura (parafarmaci, cosmetici, ecc.). E’ utile sottolineare che nelle pagine web è possibile rendere
visibile un messaggio pubblicitario, relativo al farmaco senza prescrizione medica, solo se si è ottenuto
l’autorizzazione del Ministero della Salute.
3. Distribuzione dei medicinali. Il Ministero della Salute impone alla farmacia di vendere online solo i
farmaci acquistati dalla stessa con il proprio codice univoco e conservati presso il proprio magazzino; è
infatti vietata la vendita online di farmaci da parte dei grossisti. Per effettuare il trasporto dei medicinali
venduti online occorre rispettare le linee guida del Ministero della Salute: i mezzi impiegati a tale scopo
devono essere dotati di impianti idonei a garantire una temperatura che consenta la non alterabilità delle
caratteristiche dei prodotti, con vani refrigerati o confezionamenti separati in colli idonei al mantenimento
della temperatura in rapporto ai tempi di consegna, ove necessario; devono inoltre essere provvisti di
adeguata coibentazione. I medicinali vanno trasportati in modo che il loro documento di identificazione non
vada smarrito e che ne sia garantita la perfetta integrità, ossia, che non contaminino o siano contaminati da
altri prodotti o materiali, che siano previste misure adeguate in caso di spargimento di prodotti o rottura dei
contenitori, che non siano sottoposti a calore diretto, freddo, luce, umidità o altre condizioni sfavorevoli, né
all’attacco di microrganismi o di insetti. È infine vietato il trasporto promiscuo con prodotti che possano, in
qualsiasi modo, rappresentare un pericolo per la sicurezza o per l’efficacia dei farmaci.

E’ opportuno ricordare, come ha fatto di recente in una nota il Ministero, che è il farmacista, quale unico
responsabile della vendita del farmaco, a garantire il corretto rispetto delle linee guida del trasporto dei
medicinali venduti online.
Poiché la normativa in vigore sulla vendita di farmaci è tesa a non incentivarne la vendita con pratiche
commerciali aggressive, il Ministero ha precisato che le farmacie possano prevedere la gratuità delle spese di
spedizione al raggiungimento di un certo importo, a condizione però che tale agevolazione sia prevista per
tutti i prodotti venduti online e non soltanto per i farmaci.
4. Gli aspetti fiscali. La vendita di farmaci e prodotti online si configura come un semplice commercio
elettronico indiretto. Le cessioni quindi non sono soggette all’emissione della fattura elettronica, salvo non
sia richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione; il farmacista ha però l’obbligo di
annotare i corrispettivi nell’apposito registro.
Al fine dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, ogni sito deve obbligatoriamente prevedere un
campo dove inserire il codice fiscale del cliente per consentire a quest’ultimo l’eventuale detrazione fiscale.

di Vito Luna

Pubblicato su Pharmacyscanner.it il 06 marzo 2020

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