La legge di conversione del Decreto Lavoro ha aumentato la soglia di esenzione fiscale per le erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti che hanno figli a carico. Per il solo anno 2023, la soglia è stata innalzata a 3.000 euro. Queste erogazioni, conosciute come fringe benefits, rappresentano forme di retribuzione non monetaria concesse ai dipendenti ( anche delle farmacie) attraverso l’uso di beni aziendali o la fruizione di servizi specifici.
Ad esempio, possono essere considerati fringe benefits l’auto aziendale, il telefono cellulare, i buoni pasto, gli alloggi, le polizze assicurative sulla vita, i servizi asili nido, gli abbonamenti ai trasporti pubblici, la vendita di prodotti aziendali a condizioni favorevoli e prestiti personali con tassi inferiori al mercato.
Sono inclusi nell’esenzione anche i pagamenti per le utenze domestiche, come l’acqua, l’energia elettrica e il gas naturale.
Per i dipendenti senza figli a carico, rimane confermata la soglia ordinaria di 258,23 euro annui.
In generale, questi elementi aggiuntivi della retribuzione contribuiscono al reddito tassabile del lavoratore dipendente e hanno lo scopo di migliorarne il tenore di vita evitando determinate spese o garantendo prestazioni utili alla vita personale e familiare.
Le spese per prestazioni di lavoro, comprese le liberalità in denaro o in natura, sono deducibili per la determinazione del reddito di impresa.
Per il solo anno 2023, la soglia entro la quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai dipendenti non concorre alla formazione del reddito è di 3.000 euro.
Il reddito da lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti durante il periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, incluse le erogazioni liberali. I fringe benefits sono soggetti a imposizione fiscale e contribuzione previdenziale. Ad ogni bene o servizio concesso viene attribuito un valore basato sul prezzo o sul corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.
I fringe benefits non concorrono al reddito se il valore complessivo dei beni o servizi ceduti non supera 258,23 euro durante il periodo d’imposta. Per applicare la soglia più elevata di 3.000 euro prevista dal decreto Lavoro, i datori di lavoro devono informare preventivamente le RSU, se presenti.
Le disposizioni sull’esenzione delle somme erogate come fringe benefits sono permanenti. L’esenzione, rispettando la soglia base di 258,23 euro, non ha limiti temporali, mentre le misure incentivanti previste dal decreto Lavoro si applicano alle somme effettivamente percepite dal lavoratore entro il 12 gennaio 2024.
Esempio di calcolo del risparmio
La farmacia ad un dipendente con una retribuzione mensile di base pari a 1.500 euro, eroga al dipendente un importo aggiuntivo, a titolo di fringe benefit, pari a 3.000 euro, che è imponibile sotto il profilo sia contributivo che fiscale.
In alternativa è possibile riconoscere al lavoratore un fringe benefit, rispettando le soglie di esenzione spettanti ai lavoratori con figli a carico.
L’opzione per l’erogazione di fringe benefits ai lavoratori beneficiari della misura di vantaggio prevista dal decreto Lavoro consente di risparmiare il 15% sul complessivo costo del lavoro.
Al risparmio così conseguito va sommato, dal punto di vista del datore di lavoro, il risparmio fiscale conseguito in seguito alla piena deducibilità del costo di acquisto dei beni e servizi erogati.
Retribuzione + fringe benefit extra soglia ordinaria
Retribuzione erogata 1.500 euro + 3.000 euro
Contribuzione INPS/INAIL 1.260 euro
Totale 5.760 euroR
Retribuzione + fringe benefit detax (3.000 euro)
Retribuzione erogata 1.500 euro + 3.000 euro
Contribuzione INPS/INAIL 420 euro
Totale 4.920 euro
Risparmio 15%
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