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Assunzioni Farmacie 2020: Sgravi e Bonus

assunzioni

Con la recente approvazione della Legge di Bilancio 2020 sono state previste due importanti misure agevolative per le farmacie che volessero effettuare assunzioni a tempo indeterminato:

  • lo sgravio contributivo triennale per l’assunzione di giovani che non abbiamo mai avuto un contratto a tempo indeterminato è stato confermato per il 2020, come già era previsto per il 2019, per coloro che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età (il limite anagrafico fissato inizialmente era di 30 anni);
  • è stato sbloccato il “bonus eccellenze”, previsto dalla legge di bilancio 2019 e mai attuato fino ad oggi, per l’assunzione di giovani laureati con il massimo dei voti con lode.

L’agevolazione per l’assunzione dei giovani al di sotto dei 35 anni consiste in un sgravio contributivo del 50% della quota previdenziale a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, con esclusione dei premi Inail.
L’incentivo, previsto inizialmente dalla l. 205/2017 per le assunzioni effettuate nel 2018, era stato praticamente duplicato dal decreto Dignità con analoga misura prevista per il biennio 2019/2020, ma quest’ultima non aveva trovato immediata applicazione a causa della mancata emanazione del relativo decreto attuativo. La legge di Bilancio 2020 ha quindi sbloccato la situazione, sanandone la mancata operatività e consentendo di estendere il limite anagrafico più elevato (35 anni anziché 30 come previsto in origine) anche alle assunzioni effettuate nel 2020.
L’incentivo spetta anche nel caso di assunzione in farmacia di un lavoratore già assunto in precedenza con la stessa agevolazione da parte di altri datori di lavoro privati, qualora l’incentivo non fosse stato utilizzato complessivamente per 36 mesi. In tal caso l’attuale datore di lavoro potrà beneficiare della quota residua di incentivo, fino al raggiungimento del periodo massimo, a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore.
Il cd. “Bonus eccellenze” prevede uno sgravio totale della quota dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per la farmacia che assuma, a tempo indeterminato, giovani che non abbiano ancora compiuto 30 anni di età e che siano in possesso di laurea magistrale con la votazione di 110 e lode conseguita presso un’Università statale o comunque legalmente riconosciuta, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, rispettando la durata legale del corso di laurea con una media ponderata non inferiore a 108/110.
La misura si applica anche alle assunzioni di giovani laureati in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento dei 34 anni di età, in Università statali o non statali legalmente riconosciute.
E’ inoltre possibile beneficiare dell’incentivo anche se il contratto sia part-time o in caso di trasformazione di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, purché siano rispettati i requisiti previsti.
Lo sgravio ha durata massima di un anno, può essere usufruito entro l’importo massimo complessivo di 8.000,00 euro e, anche in questo caso, non comprende i premi Inail.
La legge di Bilancio 2020 ha sbloccato le modalità operative per poter usurfruire del Bonus eccellenze, ma resta il dubbio che l’effettiva applicazione resti vincolata all’originaria previsione delle assunzioni effettuate entro il 31/12/2019, poiché non è chiaro se l’introduzione della dicitura “dal 1° gennaio 2020” tra le modifiche apportate alla normativa riguardi solo la decorrenza dell’effettivo utilizzo dell’agevolazione per le assunzioni già effettuate o si riferisca anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2020.

di Agnese D’Amico

Pubblicato su Farmamese n. 1/2 – 2020

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