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Occupazione: nuove misure 2021

La Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) ha introdotto importanti misure a sostegno dell’occupazione, incentivando i datori di lavoro privati all’assunzione di nuovo personale, nel rispetto di determinati requisiti e rivolgendo particolare attenzione alle regioni del Sud Italia.

La manovra definisce sostanzialmente tre tipi di intervento, che consentiranno alle farmacie di investire nelle risorse umane riducendo fortemente il costo del lavoro:

  • Sgravio contributivo per i giovani under 36:  

le farmacie che nel 2021 e 2022 assumeranno giovani under 36 con contratto a tempo indeterminato, oppure convertiranno a tempo indeterminato un rapporto a termine, godranno dell’esonero contributivo al 100% della quota contributiva a carico del datore di lavoro per 36 mesi, nel limite massimo annuale di 6.000 euro; la durata dell’esonero è estesa a 48 mesi se la farmacia è ubicata nelle regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna)

Per ottenere l’agevolazione, occorre che il lavoratore assunto non abbia avuto, anche presso altri datori di lavoro, una precedente occupazione a tempo indeterminato. 

L’assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore e non devono sussistere sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale. 

La misura non si estende alle prosecuzioni di contratto da apprendistato a rapporto di lavoro a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione, nonché alle assunzioni dei giovani al termine del periodo di alternanza scuola – lavoro. 

Infine, possono accedere all’incentivo soltanto i datori di lavoro che nei  6 mesi precedenti l’assunzione non abbiano proceduto, né procederanno nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.  

Restano esclusi dall’esonero i premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

  • Agevolazione contributiva per l’assunzione di donne

i farmacisti/datori di lavoro potranno beneficiare anche in tal caso dello sgravio contributivo del 100% della contribuzione datoriale fino al limite massimo di 6.000 euro all’anno. La durata del beneficio è pari a 18 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, 12 mesi se il contratto è a termine (elevato a 18 se trasformato). 

La farmacia dovrà verificare che la lavoratrice possegga uno dei seguenti requisiti:

– abbia almeno 50 anni di età e sia disoccupata da oltre 12 mesi;

– di qualsiasi età, priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residente in aree svantaggiate, oppure residente in qualsiasi zona del territorio nazionale e priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’assunzione non deve costituire un obbligo di legge o contratto collettivo e deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

  • Decontribuzione Sud

viene riconosciuto un esonero contributivo parziale per il periodo 2021 – 2029 alle farmacie che operano nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

L’esonero contributivo, con esclusione dei premi Inail, è pari a:

– 30% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2021 – 2025;

– 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 – 2027;

– 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 – 2029.

Ovviamente le farmacie dovranno sempre possedere regolarità contributiva, rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro e gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali.

Tutte le misure agevolative non possono eccedere il limite di 800.000,00 euro previsto dalla comunicazione europea sugli aiuti Covid.

di Loredana Miglietta

Pubblicato anche su Farmamese n.1/2 2021

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