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Il lavoro occasionale con i voucher

voucher
PUÒ CAPITARE,PER PRESTAZIONI SALTUARIE, DI DOVER RICORRERE A UN FARMACISTA COLLABORATORE O A UN ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI.
ORA È POSSIBILE UTILIZZARE ANCHE IN FARMACIA I VOUCHER, GARANTENDO COSÌ AL LAVORATORE UNA COPERTURA SIA INPS, SIA INAIL.
Rientrano nell’ ambito del lavoro accessorio le prestazione lavorative effettuate saltuariamente, a carattere discontinuo e di natura occasionale.

Per quanto riguarda, in particolare, la farmacia, possiamo ritrovare tali figure sia tra i farmacisti ,sia tra gli addetti ai servizi ausiliari. Proprio per loro è disponibile il voucher, nato con l’obiettivo di far emergere il lavoro nero, assicurando cosi al contempo al lavoratore una copertura Inps e Inail, quest’ultima per “coprire” eventuali incidenti sul lavoro. È possibile in questo modo avvalersi di un lavoratore per breve tempo, senza correre rischi e senza vincolarsi con un’assunzione.

Nel corso del 2015, in attuazione di quanto previsto dal Jobs Act, è stata rivista la normativa iniziale relativa al lavoro accessorio e all’uso dei voucher. Le modifiche apportate hanno esteso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi. Proprio grazie a questi interventi anche le farmacie potranno, nel 2016, acquistare dei voucher per avvalersi di prestazioni occasionali. Detti voucher hanno il valore unitario di 10 euro lordi e di questi soltanto 7,50 spetteranno al lavoratore, mentre la restante parte sarà destinata a scopo previdenziale e assistenziale.

È utile segnalare che, in merito ai limiti quantitativi e successivamente alle modifiche legislative intervenute,il prestatore può ora percepire da più datori l’importo massimo di 7.000 euro netti (fino al 31 dicembre 2015 era pari a 5.000), ossia 9.333 euro lordi nel corso di un intero anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre). È rimasto tuttora invariato, invece, il limite di 2.000 euro per le prestazioni effettuate nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista (tuttavia, in ordine al superamento di detti limiti, il Ministero consiglia ai datori di lavoro di farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione relativa al non superamento degli importi massimi previsti).

 

Inoltre, va ricordato che il datore di lavoro potrà remunerare con i voucher anche i soggetti che percepiscono  prestazioni integrative del salario, oppure prestazioni a sostegno del reddito (cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI e i lavoratori in mobilità), con un limite di 3.000 euro netti e 4.000 euro lordi per anno civile.

Il farmacista potrà acquistare i voucher presso i tabaccai convenzionati o tramite Internet Banking Intesa San Paolo o, ancora, mediante procedura telematica Inps. I voucher saranno costituiti da uno o più carnet di buoni orari a seconda delle ore che si intende retribuire e saranno, inoltre, numerati progressivamente e datati. Di fondamentale importanza è ricordare di “attivare” i voucher acquistati prima che la prestazione lavorativa abbia inizio.

Incombe, infatti, sul datore di lavoro l’obbligo della comunicazione preventiva. Ossia il committente che si avvale della prestazione occasionale a mezzo voucher è tenuto a dare comunicazione telematica alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, fornendo i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, oltre all’indicazione del luogo della prestazione e al riferimento temporale (non superiore a 30 giorni) entro cui si svolgerà la prestazione. Nel caso, infatti, di acquisto dei voucher e di mancata loro attivazione (comunicazione alla Dtl), il datore di lavoro sarà soggetto alla maxisanzione prevista per il lavoro nero: la comunicazione dovrà, quindi, essere effettuata sempre prima dell’inizio della prestazione. Una nota è doverosa, rispetto all’uso dei voucher, per la figura del farmacista.

Anzitutto occorre precisare che colui che esercita un’attività libero professionale -tra cui appunto il farmacista- non può effettuare prestazioni occasionali, ma al contrario è obbligato ad aprire una partita Iva. L’iscrizione all’albo, infatti, indica un’abitualità da cui deriva l’obbligo di avere partita Iva. In realtà, la prestazione del farmacista può anche essere inquadrata

come una figura intermedia tra il lavoro subordinato e quello autonomo (necessariamente a tempo determinato), motivo per il quale è consentito l’uso di un contratto di lavoro occasionale da retribuire a mezzo voucher. Anche in tal caso, quindi, il farmacista potrà ricevere un massimo di 7.000 euro da più committenti o 2.000 da un singolo committente. È consigliabile, in simili circostanze, siglare un contratto occasionale scritto, da usare unitamente ai voucher.

di Agnese D’Amico
Pubblicato su Farmamese n. 1 – 2016
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