Esenzione IVA solo per guanti sanitari specifici

L’Agenzia delle Entrate,  con la risposta all’ interpello n.507 proposto da una società esercente attività di vendita all’ingrosso di prodotti per la pulizia e l’igiene della casa , pubblicata il 30 ottobre  ha precisato che  il trattamento IVA agevolato introdotto dall’articolo 124 non va applicato a tutti guanti in lattice, in vinile e in nitrile rientranti nelle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900 ma solo a quelli che presentano anche le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico.

L’articolo 124 del Decreto Rilancio ha indicato un elenco di beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la cui cessione è esente iva se effettuate entro il 31 dicembre 2020, assoggettate all’aliquota IVA del 5% a partire dal 1°gennaio 2021.

La circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 aveva già fornito chiarimenti sugli articoli di abbigliamento protettivo   per finalità sanitarie ( in cui vi rientrano anche i guanti) , evidenziando che, poiché l’art.124 non definisce l’ambito soggettivo di applicazione individuandone i destinatari del trattamento IVA agevolato, ciò che ne determina l’applicazione è unicamente la “finalità sanitaria” dei beni. 

L’agevolazione Iva, quindi,  è  riservata solo ai beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire non solo la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus ma anche tutti gli altri lavoratori o utenti destinatari di protocolli di sicurezza sono tenuti a utilizzare nei diversi contesti in cui si entra o si rischia di entrare in contatto con soggetti Covid-19 positivi 

Due sono i requisiti che i guanti in lattice, in vinile e in nitrile devono avere per beneficiare dell’esenzione Iva art. 124 del Dl n. 34/2000 e dell’aliquota agevolata del 5% da gennaio 2021 :

-la classificazione in una delle tre voci doganali  ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900;

-la  caratteristica di Dpi o di dispositivo medico, del  marchio CE con conformità o al Regolamento 2017/745/UE (guanti classificati come dispositivo medico) o al regolamento Regolamento 2016/425/UE (guanti classificati come Dpi).

di Agnese D’Amico