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Aliquota Iva al 5% per dispositivi anti-Covid

aliquota

La legge di bilancio 2021,  cogliendo l’opportunità offerta dalla direttiva europea n.2020, consente l’applicazione fino al 31 dicembre 2022 del regime di “aliquota zero” per la strumentazione diagnostica e i vaccini contro l’epidemia.

Per i restanti beni destinati a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso si applicherà, invece, dal 1° gennaio 2021, l’aliquota IVA del 5% prevista dal decreto Rilancio. Ricordiamo che i beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sono tra gli altri: ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva; mascherine chirurgiche;            mascherine ffp2 e ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;  dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; ecc.

Pertanto, allo stato attuale, dal 1° gennaio 2021:

– l’esenzione, con diritto alla detrazione, si applicherà limitatamente alle operazioni relative a strumentazione diagnostica e ai vaccini contro il Covid-19.

– i restanti beni destinati a contrastare l’emergenza sanitaria saranno soggetti a IVA con l’aliquota ridotta del 5%.

di Manuel Botrugno

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