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Green Pass: Farmacie Centrali nelle Certificazioni

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Una recente disposizione legislativa che rende il Green Pass obbligatorio per ogni lavoratore conferma il
ruolo della farmacia come presidio sanitario sul territorio, capillare e indispensabile per la comunità. Dal 15
ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, infatti, tutti i lavoratori – appartenenti al comparto pubblico e
privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari – dovranno dotarsi di Green Pass per accedere
ai luoghi di lavoro e alle mense aziendali.
La disposizione arriva in un periodo in cui le farmacie già registrano una crescita delle prenotazioni per i
tamponi che assicurano il Green Pass ai non vaccinati, necessario per recarsi allo stadio, al ristoranti e, ora,
nei luoghi di lavoro.
Il lavoratore sprovvisto di Green Pass verrà considerato assente ingiustificato. Nello specifico, il rapporto di
lavoro è sospeso e non è dovuta alcuna retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque
denominato, dopo solo un giorno di assenza ingiustificata nel settore privato e dopo cinque giorni nel
comparto pubblico. La sospensione non ha carattere disciplinare, ma ha una finalità precauzionale e di
tutela della salute collettiva. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma la
riammissione in servizio è subordinata al possesso di adeguata e valida Certificazione Verde.
Per i datori di lavoro che non effettuano verifiche circa il rispetto delle regole e che non predispongono le
corrette modalità di controllo è prevista invece una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per i lavoratori la
violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa tra 600 e 1.500 euro e che può
essere ulteriormente incrementata in caso di contraffazione del Green Pass.
A tal proposito, si ricorda che il Green Pass è rilasciato qualora si realizzi uno dei seguenti presupposti:
1) Ciclo completo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (seconda dose o dose unica), con validità di 12 mesi;
2) Prima dose di vaccino anti-SARS-CoV-2, con validità a partire dal 15° giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
3) Avvenuta guarigione da COVID-19 e contestuale cessazione dell’ isolamento prescritto in seguito
all’infezione da SARS-CoV-2, con validità di 6 mesi;
4) Test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al
virus SARS-CoV-2, con validità di 48 ore (72 ore in alcune Regioni) a partire dall’esecuzione del test.
Nei primi tre casi, la validità del Green Pass termina qualora, nel periodo di vigenza dello stesso,
l’nteressato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Il costo dei tamponi effettuati in farmacia e validi per ottenere la Certificazione Verde sarà interamente a
carico dei lavoratori. Sarà pari a:
– zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione;
– 8 euro per i minorenni;
– 15 euro per i maggiorenni, fino al 31 dicembre.
La finalità delle disposizioni legislative è quella di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, oltre che di
escludere provvedimenti di chiusura delle attività produttive. Prossimamente seguito saranno emanate
ulteriori disposizioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività di verifica, che dovrebbero essere
effettuate dal datore di lavoro o da un suo incaricato tramite l’applicazione VerificaC19 e attraverso l’esibizione di un documento di identità in corso di validità che attesti la corrispondenza dei dati anagrafici
con quelli visualizzati dall’App. L’attività di verifica non comporterà, in alcun caso, la raccolta dei dati
dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini della privacy.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni – Numero Verde 800.910.245
di Loredana Miglietta

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