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Covid-19 Esenzione Iva: Prime interpretazioni

Il D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto un elenco di beni destinati a contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 che sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 5% a decorrere dall’1 gennaio 2021.
Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, fino al 31 dicembre 2020, i beni in esame beneficiano dell’esenzione da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata “a monte”. Viene, in sostanza, riconosciuta l’applicazione di una aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia.
L’esenzione decorre dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancio) e si applica, pertanto, fino al 31 dicembre 2020, dopodiché entrerà in vigore l’aliquota IVA del 5%.
Oggetto dell’agevolazione sono non soltanto le cessioni, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni dei beni elencati nel punto 1-ter.1) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che richiama i “ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.
Le maggiori incertezze sono rappresentate dalla possibilità di includere le mascherine “generiche” nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, considerando che nell’elencazione di cui sopra sono contemplate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”.
Il dubbio è stato risolto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che con la circolare n. 12/2020 ha precisato che le mascherine generiche (o filtranti) non sono né un dispositivo medico, né un dispositivo di protezione individuale, per cui, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati, dovendosi considerare l’elencazione come tassativa e non meramente esemplificativa.
In proposito, è stato ricordato che, in ragione della diversità rispetto alle mascherine chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3, ai fini della produzione e della commercializzazione, le mascherine generiche devono soddisfare determinate condizioni: (i) non devono recare la marcatura CE; (ii) devono indicare espressamente che non si tratta di un dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale; (iii) devono essere accompagnate da una avvertenza che indi, chi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l’uso di dispositivi medici o dispositivi di protezione individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro).
Per la corretta individuazione dei beni ai quali si applica, fino al 31 dicembre 2020, l’esenzione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indicato i corrispondenti codici della tariffa doganale (TARIC), la cui lettura richiede alcune cautele dovute alla circostanza che il “driver” per il riconoscimento dell’esenzione è pur sempre rappresentato dalla tipologia di beni elencati dal nuovo punto 1-ter.1) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso, per esempio, dei “detergenti disinfettanti per mani”, le voci doganali richiamate dall’Agenzia sono piuttosto ampie, ma ad essere agevolati saranno soltanto i detergenti che, allo stesso tempo, siano idonei a disinfettare e siano impiegati per le mani. Similmente, l’esenzione spetta per i “dispenser a muro per disinfettanti” e non per le piantane porta dispenser, benché la voce doganale indicata dall’Agenzia abbia carattere residuale e generico.
Può poi considerarsi il “pulsossimetro”, che secondo il Regolamento n. 2017/1170/UE rientra nella voce 90181910 (Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici) e, quindi, non è riconducibile alla voce “901890” (Altri strumenti ed apparecchi), richiamata dall’Agenzia in merito alla “strumentazione per diagnostica per COVID-19”.

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di Marco Peirolo

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