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Farmacia 4.0: Credito d’Imposta su Beni Strumentali

beni strumentali

Nel 2021 sono stati confermati e potenziati i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali a disposizione delle farmacie.

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le farmacie, a prescindere dalla forma giuridica e dalla dimensione; l’unica esclusione riguarda quelle imprese che si trovano in stato di fallimento, altre procedure concorsuali o destinatarie di sanzioni interdittive.

La fruizione del beneficio è subordinata solo al:

  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

I benefici fiscali disponibili nel 2021 rappresentano un’occasione per ampliare e rendere più efficiente la farmacia, attraverso investimenti mirati. Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, i fabbricati, le costruzioni e i beni ammortizzabili ad aliquote inferiori al 6,5%.

Il nuovo “Piano Nazionale Transizione 4.0” presentai benefici fiscali come agevolazioni per dotare la farmacia di strumenti innovativi, per renderla più tecnologica e moderna e permetterle di affrontare un processo di cambiamento verso la nuova farmacia dei servizi.

Le farmacie potranno investire in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale – secondo il modello «Industria 4.0» – quali, per esempio, il magazzino automatizzato, dosatori e dispenser automatici, casse automatiche, etichette elettroniche.

Per i beni materiali 4.0 è riconosciuto un credito d’imposta:

– del 50% del costo, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo);

– del 40% del costo, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo).

Per i beni immateriali 4.0, invece, il credito d’imposta è pari al 20% del costo, calcolato su un importo massimo di 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.

Per la farmacia che investe in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” non 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:

– nella misura del 10% per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali o di 1 milione per i beni immateriali;

– nella misura del 6% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022.

È importante ricordare che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. Le farmacie potranno utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, in tre quote annuali di pari importo; oppure in un’unica soluzione da parte delle farmacie con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Nel caso di investimenti in beni “ordinari”, il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Le farmacie che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad alcuni adempimenti documentali:  il riferimento alla norma agevolativa in fattura e la comunicazione al Mise ai fini valutativi dell’andamento e dell’efficacia della misura agevolativa.

In relazione agli investimenti in beni 4.0, le farmacie sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali; oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Infine il credito d’imposta beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. L’agevolazione è, per fare un esempio, cumulabile (in relazione ai medesimi investimenti) con il bonus investimenti nel Mezzogiorno.

Il 2021 potrebbe essere per la farmacia, nonostante l’incertezza del periodo, una grande opportunità di trasformazione tecnologica, nonché un’occasione per aumentare il proprio business.

di Agnese D’Amico

Pubblicato anche su Farmamese n. 5-2021

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