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Credito d’Imposta per Farmacie: Come Accedere

credito d'imposta

L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare 20/E e del Provvedimento n. 259854, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi, i criteri e le modalità operative per fruire del credito d’imposta introdotto dal Dl Rilancio (art. 125) per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, e dunque anche alle farmacie.

Le farmacie,infatti, sempre in prima linea in questo periodo emergenziale, hanno dovuto sostenere spese non indifferenti per gli interventi periodici di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione personali necessari al contenimento della diffusione del virus.

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili e non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro anche se l’ammontare complessivo delle stesse sia superiore a 100.000 euro.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute nel 2020 per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di

· dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea ;

· prodotti detergenti e disinfettanti ;

· dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

· dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione .

Le attività di “sanificazione” devono essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19 certificata fa apposita documentazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

L’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze e nel rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. L’attività dovrà essere attestata da documentazione interna e si potranno imputare i costi sostenuti ad esempio il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate oltre ai prodotti disinfettanti impiegati.

Per beneficiare del credito d’imposta, occorre presentare invia telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, un apposito modello per comunicare l’ammontare delle spese sostenute.

L’invio telematico della comunicazione alle Entrate sarà possibile dal 20 luglio al 7 settembre 2020 e poi si dovrà attendere il provvedimento delle Entrate che stabilirà la percentuale spettante in base a richieste pervenute e risorse disponibili.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, potrà poi essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa

o in compensazione.

Per maggiori informazioni contattaci al n. 800.910.245 o scrivici una mail al seguente indirizzo info@datafarma.it

di Agnese D’Amico

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