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Misure di sicurezza : Farmacie e Covid-19

misure di sicurezza

Come noto, ai sensi del DPCM dell’11.03.2020 le farmacie sono escluse dalle attività oggetto di sospensione.Sin dalle prime fasi di questa emergenza, abbiamo più volte sottolineato quanto le farmacie costituiscano il primo punto di riferimento per la maggior parte delle persone, bisognose, ora più che mai, di informazioni e di supporto; purtuttavia, in questo momento, in cui il pericolo di contagio è elevato, è lo stesso citato DPCM ad indicare, opportunamente, le misure di sicurezza che il datore di lavoro deve attuare, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio.

In tale ottica, esiste il rischio che le farmacie, quali presidio territorialmente più vicino ai cittadini, possano trasformarsi in potenziali luoghi di contagio.

Per tale ragione, F.O.F.I. (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) ha ritenuto opportuno dare ai farmacisti specifiche indicazioni – che vanno ad aggiungersi a quanto già stabilito dai decreti ministeriali sulle misure sanitarie da adottare in tutti i settori e su tutto il territorio nazionale – cui attenersi per tutelare la propria salute e quella dei propri pazienti/clienti.

La prima circolare F.O.F.I. del 5 marzo 2020 elenca in 10 punti i comportamenti da adottare al fine di evitare assembramenti.

Anzitutto, si raccomanda di disciplinare gli accessi alla farmacia con l’apertura regolata delle porte di ingresso e con il rispetto della distanza minima di almeno un metro, sia tra i pazienti presenti sia tra questi ultimi e il personale addetto. Si consiglia opportunamente di gestire i rapporti con i fornitori e con i loro incaricati in modo da limitare i contatti con i pazienti.

Sempre al fine di evitare il contagio, si raccomanda l’uso di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti), di lavarsi frequentemente le mani, di evitare di toccarsi occhi, naso e bocca nonché di rendere disponibili ai clienti, all’interno dei locali, i prodotti per la igienizzazione o disinfezione delle mani.

Inoltre, si sollecita la pulizia accurata degli ambienti, in particolare, del bancone e dell’area ad esso prospiciente, mediante l’utilizzo di disinfettanti a base di alcol o cloro e di spray igienizzanti .

A distanza di pochi giorni, e segnatamente il 10 marzo 2020, con una  nuova circolare F.O.F.I.  si è ritenuto opportuno ritornare sulle misure ritenute necessarie per evitare i contagi ed è stato fornito ai farmacisti un vero e proprio vademecum con indicazioni dettagliate sulle modalità di corretto accesso alle farmacie e sulle misure protettive da adottare.

Nello specifico, si raccomanda di regolamentare l’accesso ai locali della farmacia con un numero massimo di utenti pari al numero delle postazioni attive al banco, con contestuale temporanea chiusura della porta d’ingresso e rilascio di un tagliando numerato progressivamente.

Si ribadisce la necessità di garantire sempre la distanza minima di almeno un metro sia tra i pazienti presenti, sia tra questi ultimi e i farmacisti al banco, sia tra gli operatori al banco tra di loro e di dare, indubbiamente, priorità di accesso agli utenti anziani, ai diversamente abili e alle donne in stato di gravidanza.

Inoltre, F.O.F.I. suggerisce di sospendere i servizi erogati dalle farmacie ai sensi della L. 69/2009 o di garantirli solo nei casi di effettiva necessità ed urgenza.

Viene rinnovata la raccomandazione di effettuare una pulizia accurata degli ambienti con disinfettanti a base di alcol o cloro, di lavarsi con cura e frequenza le mani e di arieggiare il più possibile i locali.

Le agevolazioni

Per le imprese che attuano interventi per la prevenzione dal rischio di contagio da Coronavirus nei luoghi di lavoro, il decreto Cura Italia ( D.L. 17 marzo 2020 n.18 ) ha previsto due misure di sostegno:

1. La prima misura di incentivazione, prevista dall’ art. 43 del citato D.L. , consiste in un contributo a favore delle imprese per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale. La concessione di detto contributo, erogato tramite Invitalia, è garantito da uno stanziamento di 50 milioni di euro messo a disposizione dall’Inail a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dell’Istituto per il finanziamento dei progetti per la sicurezza sul lavoro (di cui all’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008).

2. L’art. 64 del DL 18/2020, ha introdotto, inoltre, un apposito credito d’imposta per incentivare la sanificazione negli ambienti di lavoro. Nello specifico, per l’anno 2020 e indipendentemente dalla loro natura giuridica, dimensione e settore economico e ai professionisti, il credito è riconosciuto alle imprese nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, con importo massimo di 20.000,00 euro.

Ad oggi, i criteri e le modalità di fruizione del credito non sono state ancora determinate e si è in attesa di apposito decreto entro il 16 aprile.

Si suppone però che, poiché il plafond da rispettare è di 50 mln, una delle possibili vie di accesso potrà essere il “ click day” e, quindi, la concessione dell’agevolazione con rispetto dell’ordine cronologico della richiesta pervenuta; in alternativa, potrà essere determinata una percentuale di spettanza delle risorse in relazione ai soggetti interessati.

In attesa di meglio comprendere quali saranno le spese ammissibili – l’auspicio è che siano ammesse tutte le spese sostenute nel 2020 – si osserva che, ai sensi dell’art.1 lettera e del dm 7 luglio 97 n.274, per “attività di sanificazione” si intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante attività di pulizia e/o di disinfezione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

di Agnese D’Amico

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