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Accordo prezzi e rimborsi tra Arcuri e Federfarma

accordo

L’accordo raggiunto ieri tra FEDERFARMA e il Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza epidemiologica da COVID-1, dr. Domenico Arcuri, sembra restituire il giusto riconoscimento a Farmacie e Farmacisti che con considerevole sacrificio continuano a contribuire nella difficile gestione dell’epidemia.
Il protocollo d’intesa sottoscritto ieri da FEDERFARMA e dal Commissario Straordinario di Governo appare alquanto opportuno dopo la confusione e le preoccupazioni ingenerate dalla improvvisa decisione di calmierare i prezzi delle mascherine chirurgiche ad € 0,50 – annunciata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e specificata nel prezzo imposto di vendita di €,50 + IVA dall’ordinanza commissariale n. 11/2020 del 26 aprile.
Il protocollo disciplina sia il rimborso e la liquidazione delle mascherine chirurgiche a favore delle farmacie, sia la fornitura delle mascherine stesse da parte della Struttura del Commissario straordinario e, nello specifico e in sintesi, prevede:
mascherine chirurgiche rimborsabili
Il protocollo prevede il rimborso per le mascherine chirurgiche monouso con Standard UNI EN 14683 del Tipo I, II e IIR e specifiche tecniche indicate nell’ordinanza del commissario straordinario per l’emergenza, dr. Domenico Arcuri n.11 del 26 aprile u.s. pubblicata con Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile u.s., nonché per tutte le altre mascherine monouso dotate di analoghe capacità protettive poiché queste ultime, al fine specifico del rimborso, sono state considerate “generalmente parificabili” alle prime. Di conseguenza:.
sono rimborsabili:
— tutte le mascherine chirurgiche con codice EN149:2001+A1:2009;
– tutte le mascherine chirurgiche che le Farmacie hanno ordinato o venduto in deroga alla normativa vigente. In tal caso sarà indispensabile l’autocertificazione del produttore, importatore o di colui che le ha immesse in commercio, oltre alla rispondenza dell’Istituto Superiore di Sanità prevista dal decreto legge 18/2020 art. 15, comma 2.
Non sono rimborsabili:
– tutte le mascherine chirurgiche lavabili e riutilizzabili . Le stesse possono essere vendute a prezzo libero atteso che non rientrano nella categoria “monouso” indicata dall’articolo 1 del Protocollo
-i dispositivi di protezione individuale (DPI)quali le mascherine FFP2 e FFP3.

Documentazione da produrre ai fini del rimborso
documentazione tecnica
– certificazione CE con particolare riguardo ai test report relativi e alla conformità ai regolamenti UNI EN 14683 .Tale documentazione accompagna i prodotti marcati CE ed è presente nelle fatture di acquisto e nelle bolle di consegna degli stessi;
– autocertificazione resa dal produttore, importatore o da colui il quale ha immesso in commercio le mascherine, accompagnata dalla rispondenza dell’Istituto Superiore di Sanità. Tali documenti dovranno essere prodotti ai fini del rimborso nel caso in cui le mascherine provengano da Paesi Extra-UE e sono commercializzate in Italia ai sensi dell’art. 15, comma 2, del DL 18/2020).
documentazione amministrativa
– fattura prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera a) del Protocollo d’intesa. La Farmacia farà pervenire tale fattura a PROMOFARMA per il tramite della propria Associazione provinciale
– estratto del gestionale di magazzino relativo alle mascherine per le quali si chiede il rimborso;
– dichiarazione del legale rappresentante della Farmacia attestante i presupposti del diritto al rimborso e dichiarazione di conformità di tali presupposti tecnici resa dal commercialista o del revisore contabile.
Periodo temporale di riferimento ai fini del rimborso
Tenuto in conto che il prezzo calmierato, di € 0,50 oltre iva, per la vendita delle mascherine chirurgiche al pubblico risulta imposto con l’ ordinanza commissariale n.11/2020, a partire dal 27 aprile 2020,sono oggetto di rimborso:
– tutte le mascherine chirurgiche acquistate dalle farmacie dal 1° aprile 2020 ad un prezzo unitario superiore a € 0,40+IVA e vendute, a partire dal 27 aprile 2020, al prezzo imposto in tale data di € 0,50+IVA;
– tutte le mascherine chirurgiche che, a partire dal 20 aprile 2020, risultano ordinate dalle farmacie ad un prezzo unitario superiore a € 0,40+IVAe che risultano introdotte in magazzino fino alle ore 23.59 del 3 maggio 2020.
Ammontare del rimborso
Il Governo rimborserà alle Farmacie il differenziale tra i costi dalle stesse sostenuti per approvvigionarsi delle mascherine di protezione oggetto del rimborso e il prezzo di € 0,40 per ogni singola unità.
Si evidenzia che le mascherine prive della innanzi indicata documentazione tecnica nonché le mascherine acquistate dalle Farmacie per uso del proprio personale e, quindi, autofatturate, non godranno del rimborso.
Procedura per la liquidazione del rimborso(in riferimento a quanto stabilito dall’art.5 del Protocollo d’Intesa e salve eventuali indicazioni delle Associazioni provinciali)
– all’esaurimento delle scorte di mascherine acquistate o ordinate dalle Farmacie ad un prezzo superiore a € 0,40+IVA e introdotte in magazzino fino alle ore 23.59 del 3 maggio 2020, la Farmacia, entro il 30 maggio 2020, dovrà recapitare alla propria Associazione Provinciale apposita fattura complessiva intestata a PROMOFARMA con allegata la documentazione innanzi indicata;
– l’importo complessivo della fattura dovrà essere pari alla differenza tra il costo sostenuto dalla farmacia per approvvigionarsi delle mascherine e il prezzo di € 0,40 per ogni singola unità;
– le Associazioni Provinciali curano la raccolta delle fatture provenienti dalle farmacie associate, verificano la corrispondenza con la documentazione a corredo e inviano le fatture stesse a PROMOFARMA, corredandole a loro volta del riepilogo dell’ammontare complessivo delle fatture ricevute;
– PROMOFARMA, ricevute tutte le fatture da parte di ogni Associazione Provinciale, emetterà un’unica fattura nei confronti del Commissario straordinario che provvederà alla liquidazione della stessa entro 60 giorni;
– PROMOFARMA, una volta ricevuta la liquidazione da parte del Commissario straordinario, procederà alla liquidazione a favore delle singole farmacie.
Sulla dispensazione delle mascherine
A partire da lunedì 4 maggio p.v. e con cadenza settimanale, il Commissario straordinario si è impegnato ad integrare le forniture di mascherine chirurgiche alle farmacie, per il tramite dei relativi distributori, al prezzo imposto di € 0,40+IVA d’acquisto ed € 0,50+IVA di vendita al pubblico.
Tale impegno è stato assunto dal Commissario straordinario nei limiti di “per quanto praticabile nell’ambito del complessivo processo di distribuzione”
A loro volta e nell’ambito del protocollo, i distributori hanno assunto l’impegno di vendere alle farmacie le mascherine chirurgiche di cui al protocollo d’intesa al prezzo di € 0,40+IVA e a partire dal 4 maggio p.v.
sul deconfezionamento e riconfezionamento delle mascherine
Nel caso di forniture di mascherine chirurgiche provenienti dal Commissario Straordinario in lotti da deconfezionare e riconfezionare in unità più piccole, le relative procedure da adottare saranno emanate con apposita ordinanza entro il 4 maggio p.v. , ma sono previste procedure più semplificate rispetto a quelle stabilite dall’Ordinanza Commissariale n. 9/2020.
Nella eventuale necessità di deconfezionamento e riconfezionamento delle mascherine chirurgiche provenienti dal Commissario Straordinario, le farmacie dovranno comunque svolgere la relativa attività assicurandole necessarie misure di igiene e profilassi a tutela dell’utenza ma non è prevista la redazione di fogli di lavoro o altre incombenze di carattere amministrativo.

di Vito Luna

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