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E-commerce: Esonero dei corrispettivi telematici

corrispettivi

Le “Vendite Delivery” sono esonerate dall’obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 416 del 28 settembre 2020, in tema di commercio elettronico indiretto.

Le “Vendite Delivery” rientrano nel commercio elettronico indiretto in quanto l’ordine, il pagamento dei beni da acquistare e la stipula del contratto di vendita  sono interamente gestite telematicamente tramite app o sito internet, mentre la relativa consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali. 

Le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non è fatta espressa richiesta dal cliente al momento dell’operazione), né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. I corrispettivi derivanti dalla vendita dei relativi prodotti devono, tuttavia, essere annotati nel registro.

Le farmacie che hanno attivato il servizio di vendita online, nella loro attività di “Vendita Delivery” sono esonerate dall’obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi, pertanto non sono sottoposte a nessun obbligo di emissione di documento fiscale, ma saranno tenute ad emettere fattura elettronica soltanto nei casi in cui vi sia una espressa richiesta da parte del cliente in fase di acquisto; venga inserito nell’ordine almeno un farmaco o un dispositivo medico detraibile; oppure, l’ordine venisse effettuato da un’azienda con partita IVA.

Dal  1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000)  i soggetti che effettuano i commercio al minuto, comprese le farmacie, sono tenuti alla  memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri.

Tali disposizioni non inficiano le regole generali IVA, per cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto, i corrispettivi  continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico. 

La farmacia, che ha attivato la vendita online, dunque, come chiarito dalla risposta dall’Agenzia delle Entrate all’interpello, può scegliere di certificare fiscalmente i corrispettivi telematici derivanti dalle vendite da commercio elettronico indiretto effettuate tramite app o sito internet, permettendo alle imprese di uniformare le diverse modalità di certificazione delle vendite, e di garantire migliori e più funzionali meccanismi di liquidazione delle imposte dovute, senza necessariamente ricorrere in modo esclusivo alla fattura elettronica, a meno che non sia espressamente richiesta dal cliente.

di Agnese D’Amico

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