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Farmacie: Registratori Telematici e Incentivi Fiscali

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È scattato dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per tutte le farmacie. I nuovi adempimenti, previsti dall’articolo 2 comma 1 del D.lgs. 127/2015, erano già in vigore dal 1° luglio 2019, ma soltanto per le farmacie che avevano realizzato, nel periodo d’imposta 2018, un volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Ora, invece, tutte le farmacie dovranno dotarsi di registratori di cassa telematici appositamente configurati, per il cui acquisto o adattamento l’Agenzia delle Entrate ha previsto un bonus del 50% sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020. Il credito d’imposta sarà pari all’importo massimo di 250 euro per l’acquisto di un nuovo registratore telematico o di 50 euro per l’adeguamento del vecchio (dovrebbero poter essere adeguati i registratori di cassa di fabbricazione più recente, orientativamente dal 2016 in poi). Inoltre, per facilitare il corretto utilizzo degli apparecchi, è stata rilasciata sul sito dell’Agenzia un’apposita guida online, che ne descrive il funzionamento.

Le farmacie possono assolvere all’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi anche con una seconda modalità, ossia integrando il flusso dei dati fiscali con quello del Sistema Tessera sanitaria. In un’unica operazione, potranno inviare, utilizzando i registratori telematici, il flusso dei dati dei corrispettivi giornalieri e i dati dei pazienti attraverso il regolare invio che già eseguono verso il ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la piattaforma Sistema Ts per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. Tale semplificazione sarà, però, pienamente attuata, in base alle previsioni normative, soltanto da luglio 2020.

Il Dl n. 34/2019, ha fissato in 12 giorni il termine di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia tramite i registratori telematici e ha previsto, per il primo semestre, la non applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza della normativa, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva. Così come previsto nella prima fase di applicazione, quindi, anche le farmacie obbligate dal 1° gennaio 2020, ove non si siano ancora dotate dei registratori telematici alla data di entrata in vigore della normativa, per 6 mesi (fino al 30 giugno 2020) potranno continuare ad assolvere gli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi nei modi tradizionali -con l’emissione dello scontrino fiscale- e trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, mediante le modalità telematiche individuate con provvedimento e attuabili con i servizi online messi a disposizione gratuitamente dalla stessa Agenzia all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

L’applicazione di queste norme consentirà il completamento del processo di digitalizzazione dei documenti fiscali, già avviato con l’introduzione della fatturazione elettronica, in quanto con l’invio telematico si realizzerà, di fatto, la sostituzione sia dell’emissione dello scontrino fiscale con un “documento commerciale” (che avrà valenza soltanto ai fini della prova d’acquisto e della garanzia), sia dell’annotazione dei corrispettivi sul registro previsto dalla normativa Iva.

Agevolazioni sulle assunzioni Rdc
Con la pubblicazione del messaggio n. 4099 dell’8 novembre 2019, l’Inps ha reso attive le istruzioni operative per i datori di lavoro che intendano beneficiare dell’incentivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (Rdc), a tempo pieno e indeterminato. L’incentivo, spettante anche alle farmacie, era stato introdotto dall’articolo 8 del Dl 4/2019, convertito dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, illustrato nei dettagli dalla circolare Inps 104/2019, con riguardo alle condizioni e modalità di accesso.
L’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo mensile (che non include i premi Inail), pari ai contributi complessivamente dovuti da datore di lavoro e dipendente. Detto sgravio non dovrà essere superiore all’importo del reddito di cittadinanza di cui il soggetto stava beneficiando al momento dell’assunzione e, in ogni caso, entro il tetto di 780 euro mensili.

I datori di lavoro che vogliano beneficiare dello sgravio contributivo dovranno preventivamente comunicare la disponibilità di posti vacanti sul sito Anpal, utilizzando la piattaforma dedicata al Rdc.

Entro il 15 novembre 2019 sarà disponibile sul sito Inps, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (Ex DiResCo)”, il modulo di richiesta denominato “Srdc”, a mezzo del quale il datore di lavoro potrà inviare telematicamente la domanda per il riconoscimento dell’agevolazione. L’Inps, verificata la sussistenza dei requisiti di legge (comunicazione del datore di lavoro della disponibilità di posti vacanti, condizione che il lavoratore sia un percettore di Rdc e rispetto del tetto degli aiuti de minimis), comunicherà all’azienda l’importo massimo del beneficio (determinato in base all’importo del Rdc e dei contributi previdenziali dovuti) e la relativa durata.

La farmacia, dal mese di novembre, una volta vistasi accolta l’istanza, potrà procedere al recupero dello sgravio contributivo spettante, mediante conguaglio nella denuncia Uniemens, compresi gli arretrati relativi ai periodi da aprile a ottobre.

di Vito Luna

pubblicato su Farmamese n.10-2019

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