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Buoni benzina esenti fino a 200€ dipendenti farmacia

buoni benzina

Il Governo per venire incontro alle difficoltà di aziende e lavoratori, dovute all’aumento generale dei prezzi causato dalla crisi russo-ucraina, ha emanato il decreto Ucraina  (D.L. N.21/2022) che tra le tante misure prevede la possibilità da parte del datore di lavoro (anche farmacia) di riconoscere ai propri lavoratori dei buoni benzina o titoli similari esenti fino a 200,00 euro annui per il solo 2022.

Il valore dei buoni (anche più di uno, ma con un importo totale fino a 200 euro) , per il 2022,  non concorrerà alla formazione del reddito del lavoratore in base all’articolo 51, comma 3, del Tuir, norma che fissa sia le modalità di quantificazione dei benefit in natura, sia la franchigia generale di non imponibilità di beni e servizi erogati per un valore annuo fino a 258,23 euro complessivi, pena l’inapplicabilità della franchigia stessa.

Il “bonus carburante” si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.

Anche la farmacia, come tutte le aziende, attraverso il welfare aziendale può andare incontro ai propri dipendenti, per contrastare il caro vita  senza intervenire sulla retribuzione lorda e sul conseguente costo del lavoro aziendale.

Le farmacie possono, quindi, acquistare i buoni benzina ed erogarli ai propri dipendenti a titolo di liberalità ed affiancarlo alle altre tipologie di fringe benefit quali ad esempio buoni spesa, servizi di educazione o istruzione e servizi assistenziali.

Il dipendente della farmacia, quindi, potrebbe ricevere gratuitamente dal suo datore di lavoro  buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro arrivando potenzialmente a un totale massimo di 458,23 euro per il 2022.

Per non far rientrare il buono nel plafond di 258,23, è opportuno rendicontare l’erogazione   in busta paga in modo separato, utilizzando apposite voci che li qualifichino alternativamente come «buoni benzina erogati ai sensi dell’articolo 2 del Dl 21/2022» oppure «buoni benzina o beni e servizi erogati ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir»

I buoni benzina possono essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, in quanto la norma non richiede che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come previsto  per i beni e servizi  di welfare aziendale.

Infine, il costo sostenuto dalla farmacia per l’acquisto dei buoni benzina rientra tra i costi deducibili ai sensi dell’art. 95 del TUIR.

 

 

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