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Incentivi Assunzioni Farmacia: Novità e Conferme

riduzione

Assunzioni Incentivi 2020

ULTERIORI NOVITÀ E ALCUNE CONFERME. ECCO COME IL GOVERNO È VENUTO INCONTRO AGLI IMPRENDITORI CHE INTENDANO ASSUMERE NUOVI DIPENDENTI. SONO INCENTIVI CHE INTERESSANO ANCHE LA FARMACIA E POSSONO OFFRIRE UNA AGEVOLAZIONE AI TITOLARI CHE STANNO POTENZIANDO LA LORO FORZA LAVORO

 

• Sgravio triennale under 35 –
È stato confermato per il 2020 lo sgravio contributivo triennale per l’assunzione di giovani che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato e che non abbiano compiuto 35 anni di età (il limite anagrafico fissato inizialmente era di 30 anni). L’agevolazione consiste nella decontribuzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, con esclusione dei premi Inail ed entro il tetto massimo di
3.000 euro annui. L’incentivo spetta anche nel caso di assunzione in farmacia di un lavoratore già assunto in precedenza con la stessa agevolazione da altri datori di lavoro privati, qualora non fosse stato raggiunto il tetto dei 36 mesi. L’attuale datore di lavoro potrà beneficiare della quota residua di incentivo, fino al raggiungimento del periodo massimo, a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore.

• Incentivo Occupazione Sviluppo Sud –
Se la farmacia che assume ha sede nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), potrà beneficiare di questo speciale incentivo, grazie al quale la misura dello sgravio contributivo si eleva al 100% della quota previdenziale a carico del datore di lavoro, con un massimale di 8.060 euro su base annua. In tal caso, oltre ai giovani, la farmacia potrà assumere over 35, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Tuttavia l’agevolazione sarà operativa in seguito all’emanazione di un apposito decreto Anpal.

• Bonus eccellenze –
Previsto dalla Legge di Bilancio 2019 e mai attuato fino a oggi, prevede uno sgravio totale per un anno della quota
contributiva a carico del datore di lavoro per la farmacia che assuma giovani che non abbiano compiuto 30 anni di età e che siano in possesso di laurea magistrale con la votazione di 110 e lode, conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta, nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, rispettando la durata legale del corso di laurea con una media ponderata non inferiore a 108/110.
La misura si applica anche alle assunzioni di giovani laureati in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nello stesso periodo e prima del compimento dei 34 anni di età, e anche se il contratto è part time. Il beneficio spetta, inoltre, per la trasformazione di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, purché siano rispettati i
requisiti previsti, ed entro il limite massimo complessivo di 8.000 euro (sono esclusi i premi Inail).
La Legge di Bilancio 2020 ha sbloccato le modalità operative per poter usufruire del Bonus eccellenze dal
1° gennaio 2020, ma resta il dubbio che l’agevolazione si applichi soltanto alle assunzioni effettuate entro il
31 dicembre 2019 e non anche a quelle attuate nel nuovo anno.

Per i farmacisti che assumano nel 2020 restano, poi, confermati diversi incentivi previsti già in precedenza
e diventati così strutturali.

Diverse misure, per esempio, prevedono lo sgravio contributivo del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, con modalità differenti a seconda dei requisiti soggettivi della persona da assumere:

  • assunzione di donne disoccupate da almeno 24 mesi, o da almeno 6 mesi se effettuate in aree svantaggiate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e alcune zone del Centro-Nord Italia),per la durata di 18 mesi in caso di assunzione, o trasformazione a tempo indeterminato, oppure 12 mesi per assunzioni a termine;
  •  un’agevolazione della stessa portata è prevista per le assunzioni di persone di età superiore ai 50 anni disoccupate da almeno 12 mesi;
  •  se la persona che il farmacista intende assumere è in Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinari) e beneficia dell’assegno di ricollocazione, lo sgravio del 50% può essere goduto entro il tetto massimo annuo di euro 4.030;
  •  è confermata la decontribuzione del 50% per le assunzioni in sostituzione di donne in congedo di maternità.

Nel caso, poi, in cui il dipendente sia percettore di Naspi, sarà possibile godere di un incentivo pari al 20%
dell’indennità non ancora percepita, mentre per i percettori di Cigs da almeno 3 mesi è previsto uno sgravio contributivo del 10% per 12 mesi.

Sono, infine, confermate le aliquote contributive ridotte per le farmacie che volessero assumere giovani tra i 18 e i 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante, con ulteriori riduzioni del carico contributivo del datore di lavoro per il 1° e 2° anno, se la farmacia ha meno di 9 dipendenti.

di Agnese D’Amico

Pubblicato su Farmamese n. 1- 2020

 

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