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Decreto Cura Italia: Misure Straordinarie

DECRETO CURA

Il decreto CURA Italia
Nella giornata di ieri 16 marzo, è stato varato dal Governo il decreto “Cura Italia”, che prevede lo stanziamento di 25 miliardi di euro per rispondere all’emergenza sanitaria del Coronavirus.
Le iniziative avanzate dalla manovra sono numerose ed abbracciano diversi settori dell’economia italiana.
FISCO
– sospensione dei versamenti delle ritenute d’acconto , dei contributi assistenziali e previdenziali e de premi per l’assicurazione obbligatoria;
– sospensione dei adempimenti fiscali con scadenza compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio
I versamenti saranno da effettuare entro il 31 maggio o in 5 rate mensili a partire da maggio, senza applicazione di interessi e sanzioni;
– credito d’imposta del 60% del canone di locazione di marzo per gli immobili c\1;
– Credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro;
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Le Aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e quelle con assegno di solidarietà potranno usufruire di un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario; le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione in deroga.
Viene inoltre riconosciuta una un’indennità una tantum pari a 500 euro a professionisti, cococo iscritti alla gestione separata non titolare di pensione.
I termini di presentazione NASPI E DISCOLL sono ampliati a 128 giorni.
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
In questa fase viene favorito il lavoro agile.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato potranno usufruire, per i figli di età non superiore a 12 anni,di uno specifico congedo per il quale è riconosciuto un’indennità del 50 % della retribuzione per un massimo di 15 giorni, anche frazionati.
In alternativa, gli stessi, possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting, per un massimo di 600 euro.
I permessi retribuiti (l. 104/92) vengono incrementati di ulteriori 12 giornate per ciascun dei mesi di marzo e aprile 2020.
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40.000,00 spetta un premio di 100,00 esentasse da rapportare al numero di giorni di lavoro prestati presso la propria sede.
La quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria, viene equiparata, a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
MISURE PER LE IMPRESE
Al fine di gestire al meglio l’emergenza Coroniavirus, il predetto decreto, consente la produzione di mascherine chirurgiche in deroga alle norme vigenti. Tale disposizione è valida fino al termine dello stato di emergenza
Le imprese potranno avvalersi di misure di sostegno dello Stato fino al 33% dei prestiti erogati:
1) Per le aperture di credito a revoca o per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020:
2) Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente al 30 settembre, i contratti sono prorogati senza formalità al 30 settembre 2020;
3) Per i mutui e i finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle relative rate o dei canoni leasing è sospeso fino al 30 settembre, con relativa dilazione del piano di rimborso senza aggravio di oneri accessori e senza formalità.
Per nove mesi dal provvedimento lo Stato fornisce garanzia per 5 milioni di euro volte ad investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie
In favore delle imprese che hanno sofferto una contrazione del fatturato, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, tramite banche e soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
Infine, la Protezione Civile potrà requisire i presidi sanitari e medico-chirurgico, beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per affrontare la predetta crisi.

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